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Autonomia contrattuale lavaggio a terzi

Una sentenza del Tribunale di Treviso sancisce due principi fondamentali per le lavasecco.

La sentenza n°40 del 2009 della sezione distaccata di Conegliano del Tribunale di Treviso è tra quelle che vanno messe in bella vista in bacheca perché sancisce in un sol colpo due principi che da tempo le aziende di lavasecco e le loro organizzazioni di rappresentanza andavano sostenendo: l’autonomia contrattuale e l’importanza del valore del capo in caso di danno da lavaggio.

Ma veniamo ai fatti. Un cliente si è rivolto alla lavanderia di fiducia per la manutenzione di alcuni copri divani. La titolare del negozio ha ritenuto opportuno far eseguire il lavaggio ad una azienda terza della quale si avvale abitualmente per lavori di una certa consistenza ed importanza.

Alla consegna dei capi, il proprietario ha riscontrato una eccessiva perdita di colore che di fatto rendeva inutilizzabile la tappezzeria in quanto non si abbinava più con il resto del divano. Sin qui nulla da eccepire, un errore di lavaggio può anche succedere e, proprio per queste evenienze, l’azienda di pulisecco che aveva di fatto lavato i copri divani aveva da anni stipulato una polizza di assicurazione per risarcire gli eventuali danni. Compagnia di assicurazione che, in fase extragiudiziale aveva offerto al proprietario dei copri divani 200 euro di indennizzo.

A questo punto il cliente ha commesso due errori. Primo quello di chiedere un indennizzo spropositato per il danno subito pari al valore complessivo del divano nuovo (arredamento che invece aveva diversi anni); il secondo quello di chiamare in giudizio la ditta di lavasecco che aveva materialmente pulito i copri divani e non quella alla quale aveva consegnato la merce. Il giudice in sentenza pertanto ha condannato il cliente a risarcire le due pulisecco e l’assicurazione coinvolte per un importo di oltre 8mila euro.

La sua condotta è infatti stata giudicata “contraria al dovere di lealtà e probità delle parti e dei loro difensori richiesta dall’art. 88 c.p.c. assodata la consapevolezza da parte dell’attore del valore assolutamente trascurabile dei beni consegnati alla pulisecco, rendendo incomprensibile come abbia potuto rifiutare la ragionevole proposta del liquidatore della compagnia assicurativa a transazione …” ed inoltre che il contratto d’opera si era concluso tra il cliente e la prima lavasecco pertanto “neppure nell’eventualità fosse stata menzionata quale possibile effettiva esecutrice dell’incarico, la seconda lavasecco può essere considerata parte dell’accordo intervenuto tra cliente e lavasecco”.

Questa condanna, esemplare soprattutto sotto l’aspetto pecuniario, suggerisce alcune norme di comportamento sia per i titolari di lavanderie che per i loro clienti.

  1. Fare attenzione al valore reale del capo (avvalendosi eventualmente di tabelle di deprezzamento come quelle pubblicate da Confartigianato ANIL);
  2. Se la lavasecco ritiene di aver commesso un errore, cercare di raggiungere un accordo extragiudiziale tramite una offerta equa di indennizzo (meglio se attraverso una compagnia assicurativa);
  3. Se l’offerta di indennizzo è equa è conveniente per il cliente accettare l’accordo extragiudiziale;
  4. Evitare di fare richieste di risarcimento esose e non giustificate;
  5. Attenersi a comportamenti corretti agevola l’eventuale difesa in tribunale;
  6. Tenere a mente che il contratto d’opera si stipula tra cliente e azienda che riceve il capo ed alla quale verrà corrisposto il prezzo stabilito per la prestazione. Eventuali interventi di terzi non devono interessare il cliente ma il soggetto a cui è stato commissionato il lavoro.
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