Adempimento CONAI

Confermato per le pulisecco l’obbligo di iscrizione al CONAI

Un adempimento una tantum ricordato nella delibera CdA Conai di fine settembre

La fantasia dei burocrati dell’Unione Europea non ha limiti. A febbraio dello scorso anno, si sono inventati una nuova direttiva, la 2013/2/UE che modifica la precedente  sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

Risultato: il CONAI (il consorzio nazionale imballaggi), nel suo Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2013, ha dovuto qualificare le grucce per indumenti (“vendute” con un indumento) come un imballaggio che obbliga l’impresa alla iscrizione al Consorzio.

Una novità che è stata occasione per rimarcare, nella stessa delibera, che anche le grucce di metallo utilizzate dalle imprese di tinto lavanderia, richiamano lo stesso obbligo. Quello di iscrizione al consorzio in qualità di utilizzatori di imballaggi.  (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

In se non è un gran cosa. Si tratta di compilare un modulo (fax simile qui) versare 5,16 euro una tantum per l’iscrizione e tutto finisce li. Ma è il principio che disturba. E’ la differenza tra gli enunciati –sempre a favore della piccola impresa da salvaguardare e proteggere dalle Alpi alle Piramidi- mai seguiti dai fatti. Anzi! Lo small Business Act è e resterà un bel compendio di principi che nessun politico europeo o italiano, andrà mai a guardare prima di legiferare.

Anche in questo caso, si tratta sempre e comunque di un esempio di burocrazia inutile, borbonica e un po’ stupida. D’altro canto se il produttore di grucce è già iscritto al CONAI –infatti le bolle che riceviamo per i nostri acquisti riportano la dicitura contributo Conai assolto- cosa serve che anche noi ripetiamo al nostro cliente finale la stessa cosa?

In effetti, l’aspetto della comunicazione al cliente finale è una ulteriore scocciatura.

Dovremmo infatti attivarci affinché, anche nella nostra ricevuta fiscale per la prestazione, venga riportata la dicitura contributo Conai assolto.
 

Vademecum per la compilazione

·   Andare sul sito del www.conai.org

·   In alto a destra cliccare su Guida e modulistica

·   Scaricare la “guida sintetica” all’adesione

·   Scaricare la “domanda di adesione”

Una volta compilata la domanda va inviata a CONAI a mezzo fax 02.59904315 o per posta raccomandata AR unitamente all’attestato di versamento dei 5,16 euro eseguito nelle modalità descritte nella domanda di  adesione al punto 4.3

Segnaliamo che la competenza dei controlli per la mancata adesione al CONAI spetta alle Province, cui è attribuita anche la competenza relativa all’applicazione delle sanzioni, particolarmente elevate, il cui importo varia da 10.000 a 60.000 euro. (art. 261, commi 1 e 2 ed art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

Per ogni ulteriore chiarimento sono ovviamente a disposizione i funzionari nelle sedi territoriali di Confartigianato 

 

Nuovo balzello per le imprese?

Dal 30 giugno obbligatorio il POS anche per negozi e artigiani. Un obolo per legge alle banche che vale 30 euro al mese e l’1% dei ricavi

Trenta euro al mese di canone e l’1% sull’ammontare delle transazioni.

Sarà questo l’obolo che le imprese (liberi professioniti, commerciani e artigiani) saranno chiamate a versare, per legge, alle Banche da fine giugno

È l’effetto, perverso, della legge di conversione del decreto Milleproroghe, approvata il 26 febbraio definitivamente dal Senato, che ha confermato lo slittamento della riforma di sei mesi (inizialmente, infatti, l’obbligo di accettazione della moneta elettronica da parte degli esercenti di attività commerciali e di servizi, anche professionali, doveva scattare dal 1° gennaio).  

Se il Governo non ci mette una pezza -spiega Carlo Zanin Presidente regionale Veneto dei Pulisecco di Confartigianato-, dal prossimo 30 giugno anche le pulitintoilavanderie saranno infatti tenute ad accettare i pagamenti mediante bancomat per importi superiori ai 30 euro.  Quello che è peggio e che lo slittamento finisce per incidere, indirettamente, anche sulle regole che, inizialmente, erano state scritte nel decreto interministeriale dello scorso 24 gennaio. In esso, infatti, era stata prevista una disciplina transitoria che avrebbe esonerato dall’obbligo tutti i soggetti il cui fatturato dell’anno precedente era uguale o inferiore a 200 mila euro.

Ovviamente, il decreto non poteva prevedere la proroga e, difatti, non ne teneva conto. Ora, per effetto del suddetto differimento al 1° giugno, non vi saranno più i margini di tempo per l’ingresso graduale nel nuovo sistema di pagamento, a meno che il nuovo esecutivo riscriva il decreto interministeriale e ristabilisca una nuova fase transitoria

 

Anche la Regione Toscana recepisce la legge di settore

Con la pubblicazione sul BURT della legge regionale “Norme in materia di attività professionale di tintolavanderia” entrano in vigore le nuove regole per le tintolavanderie toscane.

Nuove regole per le tintolavanderie toscane. La legge regionale “Norme in materia di attività professionale di tintolavanderia”, approvata mercoledì 9 ottobre dal Consiglio Regionale è stata pubblicata sul BURT, il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n° 49 di oggi, mercoledì 23 ottobre. È la legge regionale n° 56 del 17/10/2013.

La nuova normativa che disciplina l’attività delle tintolavanderie in Toscana, in attuazione della legge nazionale 84/2006, nasce dopo un proficuo confronto tra Regione Toscana e Associazioni di categoria. ANIL Confartigianato Toscana e CNA Servizi alla Comunità Toscana esprimono un sostanziale giudizio positivo sia sull’iter del confronto sia sui contenuti della legge, registrando con soddisfazione l’accoglimento di tutte l le più importanti modifiche richieste, tese a semplificare e a rendere più facilmente attuabili le disposizioni dettate dalla normativa nazionale; fra questo in particolare l’articolo 7 della legge, nel quale si stabilisce che il responsabile tecnico è designato per ogni sede dell’impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi.

Il confronto prosegue ora sull’organizzazione e la programmazione dei corsi per l’ottenimento della qualifica di responsabile tecnico. La Regione Toscana dovrà ora, infatti, stabilire il contenuto e l’organizzazione dei corsi.

La novità più importante introdotta dalla legge, e prevista dalla normativa nazionale del 2006, è l’introduzione della figura obbligatoria del responsabile tecnico, che potrà essere acquisito comprovando il possesso di attestati di qualifica in materie attinenti l’attività, con periodi di svolgimento di attività pluriennale nell’ambito di imprese del settore, oppure attraverso la frequenza ai corsi di formazione che saranno promossi dalla Regione Toscana. Sono escluse dall’obbligo della figura del responsabile tecnico le lavanderie a gettone, purché non vi sia presenza di personale nella sede dell’attività. L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione di inizio attività (Scia) allo sportello unico per le attività produttive (Suap) presso i comuni di riferimento. Nei locali dell’attività sono esposte le tariffe professionali e copia della Scia.

La nuova normativa definisce anche tutti i casi di subentro per morte del titolare o cessazione dell’attività. Inoltre sono previste sanzioni per ogni tipologia di infrazione alle prescrizioni della legge. Per l’esercizio dell’attività senza titolo abilitativo scatta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, anche la chiusura immediata.

La norma transitoria prevede che, nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della legge e l’avvio dei corsi di formazione regionali, chi avvia una nuova impresa o chi subentra a titolo di cessione dell’attività potrà indicare un responsabile tecnico sulla base delle disposizioni della legge nazionale oppure potrà indicare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire, entro i due anni dall’approvazione della legge regionale, il requisito professionale.
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